Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, quale domiciliatario, ometta di dare informazioni e di inviare i documenti al dominus di causa, che ometta e dia false informazioni al cliente e ritardi nello svolgimento del mandato. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ferrara, 22 febbraio 2002).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 182 del 27 Giugno 2003 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 22 Febbraio 2002 (censura)
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