Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Rapporti con i colleghi – Attività eccedente i limiti del mandato – Espressioni offensive nei confronti del collega – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che ecceda i limiti del mandato ricevuto assumendo iniziative non concertate con il cliente e che usi espressioni offensive nei confronti del collega di controparte. (Nella specie la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita con la sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O di Avellino, 3 dicembre 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ALPA), sentenza del 28 ottobre 1999, n. 192

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 192 del 28 Ottobre 1999 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Avellino, delibera del 03 Dicembre 1996 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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