Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Procura irrevocabile a vendere – Appropriazione somme di spettanza del cliente – Illecito deontologico.

L’avvocato che si appropri di somme avute in ragione del mandato ed ometta di darne il rendiconto al cliente, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante anche se la prestazione richiesta rientri nell’ambito di una procura a vendere, in quanto il professionista è tenuto a rispettare, entro e fuori l’attività professionale, i doveri di lealtà e correttezza. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 30 giugno 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Galati, rel. Panuccio), sentenza del 11 novembre 1998, n. 141

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 141 del 11 Novembre 1998 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 30 Giugno 1997
Giurisprudenza CNF

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