Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Patrocinio di parti in conflitto d’interessi – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che presti la propria attività a favore di parti in situazioni processuali anche soltanto formalmente antagonistiche. (Nella specie è stata inflitta la sanzione della sospensione per mesi due al professionista che aveva difeso una società nelle udienze precedenti la dichiarazione di fallimento e contemporaneamente un cospicuo numero di creditori della società medesima). (Accoglie parzialemnte il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 10 novembre 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. FRANCO), sentenza del 16 febbraio 2000, n. 1

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 1 del 16 Febbraio 2000 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 10 Novembre 1997 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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