Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso svolgimento di attività – Trattenimento somme avute in ragione del mandato – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto e trattenga le somme avute in ragione dello stesso. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei nei confronti dell’avvocato che, ricevuto il mandato di acquistare dei beni da un fallimento, tratteneva per sé le somme avute dal cliente per effettuare, attraverso il deposito, un’offerta di acquisto. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 25 settembre 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI, rel. PETIZIOL), sentenza del 30 settembre 2004, n. 213

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 213 del 30 Settembre 2004 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 25 Settembre 2002 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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