Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso svolgimento di attività – Richiesta di acconti non dovuti – Trattenimento somme – Azioni contro la parte per il pagamento delle spettanze professionali – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ometta lo svolgimento di attività per le quali abbia richiesto acconti, trattenga a compensazione di onorari somme avute in ragione del mandato, e agisca e minacci di danni ingiusti il cliente per indurlo a un sollecito pagamento delle spettanze professionali. (Nella specie in considerazione del proscioglimento su alcuni capi di imputazione la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi sei a mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 24 settembre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. ALPA), sentenza del 8 novembre 2001, n. 227

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 227 del 08 Novembre 2001 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 24 Settembre 1999 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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