Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso svolgimento di attività – Richiesta di acconti non dovuti – Protesto di effetti cambiari – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere l’attività professionale per la quale, peraltro, abbia incassato un fondo spese e che lasci, ripetutamente, cadere in protesto effetti cambiari. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi cinque). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 24 luglio 2002)

Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. DANOVI), sentenza del 2 marzo 2004, n. 35

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 35 del 02 Marzo 2004 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 24 Luglio 2002 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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