Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso svolgimento di attività – Omesse informazioni – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che non adempia al mandato ricevuto, non dia informazioni alla parte sullo stato della causa e sugli atti notificati presso il suo studio in quanto domiciliatario. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 21 maggio 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PAURI), sentenza del 13 luglio 2001, n. 157

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 157 del 13 Luglio 2001 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 21 Maggio 1998 (censura)
Giurisprudenza CNF

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