Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso svolgimento di attività defensionale – Notizie false al cliente – Redazione di verbali falsi – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ometta di svolgere il mandato ricevuto, dia false informazioni al cliente sullo stato della causa e rediga verbali d’udienza falsi, per coprire l’omesso svolgimento dell’attività defensionale e indurre in errore il cliente. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi tre). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 27 giugno 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. BASSU), sentenza del 8 novembre 2001, n. 228

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 228 del 08 Novembre 2001 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Terni, delibera del 27 Giugno 2000 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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