Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso svolgimento del mandato ricevuto – Omesse informazioni al cliente sull’esito della causa – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta ripetutamente di svolgere il mandato ricevuto e dia false informazioni al cliente sullo stato della causa. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per sei mesi). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pesaro, 27 giugno 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PACE), sentenza del 15 luglio 2004, n. 179

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 179 del 15 Luglio 2004 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Pesaro, delibera del 27 Giugno 2003 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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