Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso svolgimento del mandato – Omesse informazioni al cliente sullo stato della pratica – Omessa restituzione di documenti – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ripetutamente ometta e dia false informazioni al cliente sullo stato della pratica e non restituisca i documenti avuti per lo svolgimento del mandato. (Nella specie, anche considerando la reiterazione dei comportamenti illeciti posti in essere, è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi otto). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 8 novembre 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 1 settembre 2004, n. 189

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 189 del 01 Settembre 2004 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Terni, delibera del 08 Novembre 2002 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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