Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ripetutamente ometta e dia false informazioni al cliente sullo stato della pratica e non restituisca i documenti avuti per lo svolgimento del mandato. (Nella specie, anche considerando la reiterazione dei comportamenti illeciti posti in essere, è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi otto). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 8 novembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 1 settembre 2004, n. 189
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 189 del 01 Settembre 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Terni, delibera del 08 Novembre 2002 (sospensione)
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