Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di diligenza, correttezza e probità propri della classe forense, l’avvocato che, dopo aver assunto un incarico defensionale e aver percepito un acconto, non svolga il mandato ricevuto, non informi correttamente i clienti sullo stato della causa e si renda agli stessi difficilmente reperibile. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 10 luglio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. VERMIGLIO), sentenza del 29 maggio 2003, n. 118
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 118 del 29 Maggio 2003 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 10 Luglio 2000 (avvertimento)
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