Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto e dia false informazioni alla parte sullo stato della causa al fine di coprire le sue inadempienze. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 1 giugno 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 25 marzo 2003, n. 23
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 23 del 25 Marzo 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 01 Giugno 2001
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