Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso svolgimento del mandato – Informazioni false al cliente – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto e dia false informazioni alla parte sullo stato della causa al fine di coprire le sue inadempienze. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 1 giugno 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 25 marzo 2003, n. 23

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 23 del 25 Marzo 2003 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 01 Giugno 2001
Giurisprudenza CNF

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