Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso svolgimento del mandato – Informazioni false al cliente – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che non adempia al mandato ricevuto e dia false informazioni al cliente sull’attività svolta. (Nella specie in considerazione del mancato raggiungimento della certezza della prova, su alcuni aspetti della fattispecie, la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 26 gennaio 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. SALIMBENE), sentenza del 4 luglio 2002, n. 96

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 96 del 04 Luglio 2002 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 26 Gennaio 2001 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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