Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di adempiere al mandato ricevuta e dia false informazioni al cliente sulla attività svolta. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Agrigento, 27 luglio 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 13 maggio 2002, n. 51
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 51 del 13 Maggio 2002 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Agrigento, delibera del 27 Luglio 1998 (censura)
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