Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo dei doveri di probità e correttezza propri della classe forense, il professionista che utilizzi fogli firmati in bianco dal cliente, dia false informazioni allo stesso sulla conclusione di un accordo transattivo e si appropri di somme avute in ragione del proprio mandato omettendo di dare il rendiconto. (Nella specie e stata confermata la sanzione della radiazione dall’albo). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pisa, 28 luglio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BONZO), sentenza del 6 settembre 2000, n. 75
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 75 del 06 Settembre 2000 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Pisa, delibera del 28 Luglio 1999 (radiazione)
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