L’avvocato che non dia informazioni alla parte, ometta di dare il rendiconto e trattenga indebitamente somme di spettanza del cliente, che usi in atti di causa espressioni offensive nei confronti del collega ed ancora non adempia ad obbligazioni contratte nei confronti dei terzi, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo della dignità e del decoro dell’intera classe forense. (Nella specie è stata confermata la sanzione della radiazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 15 novembre 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Gazzara), sentenza del 2 giugno 1998, n. 61
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 61 del 02 Giugno 1998 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 15 Novembre 1995 (radiazione)
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