Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso espletamento del mandato – Omesse informazioni al cliente – Omesse informazioni al collega dominus – Falsità del professionista – Abbandono di difesa – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere di diligenza l’avvocato che ometta di espletare i mandati ricevuti, dia false informazioni al cliente ed al collega dominus sullo svolgimento della causa e abbandoni la difesa del suo cliente in un procedimento penale. (Nella specie in considerazione dei gravi eventi dolorosi che hanno colpito l’avvocato nel periodo di commissione degli illeciti la sanzione della sospensione È stata ridotta da mesi dodici a mesi tre). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 18 giugno 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Franchini), sentenza del 11 dicembre 1998, n. 212

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 212 del 11 Dicembre 1998 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 18 Giugno 1996 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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