Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ometta di adempiere al mandato ricevuto e non dia informazioni al cliente sullo stato della causa. (Nella specie in considerazione della giovane età, della volontà di ravvedimento e del risarcimento del danno causato al cliente, è stata ritenuta congrua la sanzione della censura in luogo della sanzione della sospensione per mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 26 ottobre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. FRANCO), sentenza del 21 giugno 2000, n. 69
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 69 del 21 Giugno 2000 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 26 Ottobre 1998 (sospensione)
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