Il professionista che ometta di adempiere al mandato ricevuto, svolga attività senza mandato, dia false informazioni al cliente sullo stato della causa, si appropri di somme avute in ragione del mandato apponendo la firma falsa del cliente sull’atto di quietanza, pone in essere un comportamento gravemente lesivo della dignità e decoro dell’intera classe forense. (È stata confermata la sanzione della sospensione per mesi dodici). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 13 maggio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Casalinuovo), sentenza del 11 luglio 1998, n. 81
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 81 del 11 Luglio 1998 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 13 Maggio 1996 (sospensione)
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