Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto abbandonando la difesa del proprio assistito, trattenga somme di spettanza del cliente e dia false informazioni per nascondere il suo illegittimo comportamento. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi otto). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Prato, 11 giugno 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 3 novembre 2004, n. 251
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 251 del 03 Novembre 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Prato, delibera del 11 Giugno 2003 (sospensione)
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