Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso e negligente espletamento del mandato – Trattenimento ed omesso versamento somme – Omesso adempimento di obbligazioni assunte – Illecito deontologico.

È gravemente disdicevole e tale da compromettere la reputazione propria e la dignità dell’intera classe forense il comportamento dell’avvocato che abbia commesso ripetuti atti di appropriazione di somme dovute ai clienti; non abbia restituito le somme dovute; abbia omesso totalmente ogni attività sia quale difensore di fiducia che quale difensore d’ufficio; si sia reso irreperibile; abbia omesso il pagamento del canone di affitto e dello stipendio alla segretaria; abbia asportato fascicoli dalla cancelleria; abbia omesso totalmente di fornire chiarimenti al consiglio dell’ordine. (Nella specie è stata confermata la sanzione della radiazione). (Accoglie il primo motivo, rigetta per il restante il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 10 dicembre 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Galati, rel. Caddeo), sentenza del 11 luglio 1998, n. 73

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 73 del 11 Luglio 1998 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 10 Dicembre 1996 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

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