Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di adempiere o ritardi nell’espletamento degli atti inerenti il mandato e richiesto non dia informazioni al cliente sullo stato della causa. (Nella specie, anche in considerazione che l’atteggiamento omissivo del professionista è stato frutto di negligenza e non di dolo e che egli abbia promesso di pagare il danno subito dal cliente a causa del suo comportamento omissivo la sanzione della sospensione per anni uno è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 23 aprile 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ORSONI), sentenza del 5 luglio 2004, n. 146
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 146 del 05 Luglio 2004 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 23 Aprile 2003 (sospensione)
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