Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso e negligente espletamento del mandato – Falsità in atti – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta o svolga con negligenza il mandato ricevuto con conseguenti gravi danni alla parte assistita, ometta e dia false informazioni al cliente sullo stato della pratica, e produca documenti falsi per nascondere le sue omissioni. (Nella specie, anche in considerazione della reiterazione dei comportamenti e stata confermata la sanzione della radiazione). (Rigetta il ricorso avverso decisioni C.d.O. di Lucca, 2 febbraio 2001, 6 aprile 2001, 30 novembre 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ORSONI), sentenza del 12 marzo 2003, n. 11

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 11 del 12 Marzo 2003 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 30 Novembre 2001 (richiamo)
Giurisprudenza CNF

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