Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso compimento di attività relative al mandato – Violazione doveri dignità, probità e decoro – Plurime e reiterate violazioni disciplinari – Sanzione – Misura – Adeguatezza

Deve ritenersi congrua, in difetto di obiettive e documentate ragioni e ad onta del pur incondizionato riconoscimento della sussistenza degli addebiti da parte dell’incolpato, la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per anni uno, allorquando la condotta del ricorrente, in virtù delle numerose, non episodiche e prolungate violazioni disciplinari commesse, della gravità di taluni episodi (quale, nella specie, la omessa trasmissione di assegni) e dell’assenza di qualsiasi adeguata giustificazione di siffatti contegni, imponga la scelta di una sanzione che risulti adeguata ad un comportamento che, ponendosi in ripetuto aperto contrasto con i canoni di correttezza, diligenza, lealtà e probità – oltre che con precise norme positive – denoti un modo di concepire la professione forense al di fuori e comunque nel totale dispregio delle più elementari regole di cautela che devono presiedere all’esercizio dell’avvocatura. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 13 marzo 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BONZO), sentenza del 15 settembre 2010, n. 63

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 63 del 15 Settembre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 13 Marzo 2009
Giurisprudenza CNF

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