Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso compimento di attività relative al mandato – Illecito deontologico

Deve ritenersi adeguata alla gravità dei fatti commessi dal ricorrente, considerato altresì il danno arrecato alla cliente ed il grave discredito arrecato alla categoria forense, la sanzione della sospensione per mesi sei dall’esercizio dell’attività professionale all’avvocato che abbia gravemente trascurato i propri doveri professionali sia nel comportamento processuale sia in quello successivo al rapporto con la cliente, alla quale sia stata assicurata l’esecuzione di una serie di adempimenti in realtà mai avvenuti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 21 dicembre 2007)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MASCHERIN), sentenza del 15 gennaio 2009, n. 5

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 5 del 15 Gennaio 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Piacenza, delibera del 21 Dicembre 2007
Giurisprudenza CNF

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