Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso compimento di attività inerenti al mandato – Responsabilità disciplinare – Ipotesi di infedele patrocinio – Responsabilità penale – Misura della sanzione – Rilevanza

In caso di accertata responsabilità penale del professionista per fatti idonei ad integrare l’ipotesi di infedele patrocinio, la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di anni uno, irrogata dal C.d.O. conformemente ai criteri enunciati dall’art. 2 c.d., deve ritenersi assolutamente proporzionata alla gravità delle condotte contestate, alla continuazione e alla reiterazione di comportamenti lesivi dei doveri di probità, dignità, lealtà e correttezza, alle circostanze oggettive e soggettive nelle quali sono stati commessi, nonché alla rilevanza che le condotte illecite rivestono anche con riferimento ai doveri di leale collaborazione al funzionamento della giustizia che all’avvocato incombono nei confronti della società. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ragusa, 10 febbraio 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 21 ottobre 2010, n. 88

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 88 del 21 Ottobre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Ragusa, delibera del 10 Febbraio 2009
Giurisprudenza CNF

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