La sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi sei comminata al professionista dal C.d.O. a seguito dell’accertato omesso compimento di atti inerenti al mandato va ritenuta eccessiva e sproporzionata allorquando i fatti contestati, al di là della loro permanenza, siano risalenti nel tempo, il danno presunto arrecato al cliente sia di non rilevante entità e l’incolpato non abbia precedenti di sorta, né risultino altri addebiti successivi, ed abbia altresì tenuto nel corso della vicenda disciplinare un contegno processuale improntato a correttezza. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Tivoli, 8 maggio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 27 luglio 2010, n. 57
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 57 del 27 Luglio 2010 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Tivoli, delibera del 08 Maggio 2009
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