Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di adempiere al mandato ricevuto e dia false informazioni al cliente sullo stato della causa. (Nella specie in considerazione di buoni precedenti e della mancanza di danni oggettivi al cliente, la sanzione della cancellazione dall’albo è stata sostituita dalla più lieve sanzione della sospensione per mesi sei). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 11 novembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 12 luglio 2004, n. 157
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 157 del 12 Luglio 2004 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 11 Novembre 2002 (cancellazione)
0 Comment