Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesse informazioni – Omesso rendiconto – Apposizione firma falsa del cliente – Trattenimento somme a compensazione onorari – Illecito deontologico.

L’avvocato che ometta di dare informazioni sullo stato della causa e sulla transazione conclusa, che apponga firme false per l’incasso di assegni e trattenga ingiustificatamente somme di spettanza del cliente, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità lealtà e correttezza propri della classe forense. (Nella specie, e’ stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigettpia il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pisa, 23 maggio 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel.RUGGERINI), sentenza del 20 settembre 2000, n. 91

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 91 del 20 Settembre 2000 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Pisa, delibera del 23 Maggio 1997 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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