Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesse informazioni – Illecito deontologico.

È obbligo dell’avvocato fornire al cliente tutte le informazioni e dargli tutte le comunicazioni necessarie per poter effettuare le scelte e prendere le decisioni più opportune per la tutela dei suoi interessi, soprattutto nell’ipotesi di consegna, trattenimento e restituzione di somme di denaro. Pertanto, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di dare informazioni chiare e corrette alla parte assistita, circa l’esistenza di una somma di denaro e dell’intenzione di utilizzarla. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della censura inflitta al professionista che, con ritardo, aveva comunicato al cliente l’intenzione di utilizzare alcune somme per provvedere al pagamento delle pretese di un altro collega). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 23 aprile 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. VERMIGLIO), sentenza del 29 maggio 2003, n. 107

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 107 del 29 Maggio 2003 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Terni, delibera del 23 Aprile 1999 (censura)
Giurisprudenza CNF

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