Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che trattenga somme e ometta di informare dell’attività svolta il curatore dell’eredità giacente subentrato al de cuius, suo cliente). (Nella specie è stata confermata la sospensione per mesi quattro). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 19 marzo 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PACE), sentenza del 27 giugno 2003, n. 184
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 184 del 27 Giugno 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 19 Marzo 2001 (sospensione)
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