L’avvocato che ometta di dare informazioni al cliente sullo stato della causa e non restituisca i documenti richiesti dalla parte assistita pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto. (Nella specie, in considerazione della mancanza di prova certa su tre capi di incolpazione la sanzione della cancellazione dall’albo è stata sostituita dalla più lieve sanzione della sospensione per mesi quattro). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 18 aprile 2000- 8 luglio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. LUBRANO), sentenza del 28 marzo 2003, n. 27
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 27 del 28 Marzo 2003 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 08 Luglio 2002 (cancellazione)
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