Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesse informazioni al cliente – Trattenimento di documenti – Illecito deontologico.

L’avvocato che ometta di dare informazioni al cliente sullo stato della causa e non restituisca i documenti richiesti dalla parte assistita pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto. (Nella specie, in considerazione della mancanza di prova certa su tre capi di incolpazione la sanzione della cancellazione dall’albo è stata sostituita dalla più lieve sanzione della sospensione per mesi quattro). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 18 aprile 2000- 8 luglio 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. LUBRANO), sentenza del 28 marzo 2003, n. 27

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 27 del 28 Marzo 2003 (accoglie) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 08 Luglio 2002 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment