Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesse informazioni al cliente sull’esito della causa – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ometta di dare informazioni al cliente sull’esito della causa determinando peraltro la scadenza dei termini per l’appello. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 27 maggio 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. TESTA), sentenza del 25 marzo 2002, n. 36

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 36 del 25 Marzo 2002 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 27 Maggio 1999 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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