L’avvocato che si faccia rilasciare dal cliente una procura ad incassare, ometta di dare informazioni sull’esito della causa e non dia il rendiconto su quanto ricevuto a titolo di compenso pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo della dignità e decoro dell’intera classe forense. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pesaro, 29 maggio 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 27 settembre 1999, n. 135
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 135 del 27 Settembre 1999 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Pesaro, delibera del 29 Maggio 1995 (censura)
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