Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesse informazioni al cliente – Omesso adempimento del mandato – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che non adempia al mandato ricevuto e ometta di dare informazioni al cliente sullo stato della causa. (Nella specie la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita dalla sanzione della censura, anche in considerazione del ravvedimento del professionista). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 23 febbraio 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SICILIANO), sentenza del 23 novembre 2000, n. 184

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 184 del 23 Novembre 2000 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 23 Febbraio 1999 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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