Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesse informazioni al cliente – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di informare il cliente sull’esito negativo di una causa, non fornisca allo stesso informazioni sullo stato delle altre pratiche a lui affidate, e non dia chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione disciplinare della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 5 dicembre 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PETRECCA), sentenza del 13 dicembre 2000, n. 251

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 251 del 13 Dicembre 2000 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 05 Dicembre 1996 (censura)
Giurisprudenza CNF

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