L’avvocato che ometta di dare informazioni al cliente sullo stato della causa e sulle scelte difensive effettuate pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza, fedeltà e diligenza a cui ciascun professionista è tenuto. (Nella specie in considerazione della intervenuta assoluzione su un capo di incolpazione, la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 29 marzo 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PETIZIOL), sentenza del 14 maggio 2003, n. 91
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 91 del 14 Maggio 2003 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 29 Marzo 1999 (censura)
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