Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesse informazioni al C.d.O – Mancata restituzione dei documenti – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e in contrasto con i principi della deontologia forense l’avvocato che non ottemperi alla consegna di documenti più volte richiesti dai clienti e che non risponda alle richieste del C.d.O. in merito agli esposti presentati contro lo stesso. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Viterbo, 14 dicembre 1999)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. GUIDI), sentenza del 11 settebre 2001, n. 168

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 168 del 11 Settembre 2001 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera del 14 Dicembre 1999 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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