Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che omette o dia false informazioni alla parte sullo stato della causa, a nulla rilevando, ai fini della responsabilità disciplinare, che le condotte poste in essere siano frutto di negligenza. (Nella specie la sanzione della sospensione per cinque mesi è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura considerando la complessiva personalità dell’incolpato e la sua buona fama). (Dichiara inammissibile il ricorso incidentale e accoglie parzialmente il ricorso ordinario avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 6 dicembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. TIRALE), sentenza del 3 marzo 2005, n. 43
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 03 Marzo 2005 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera del 06 Dicembre 2002
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