Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesse e false informazioni al cliente – Illecito deontologico

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che richieda in un procedimento penale il patteggiamento senza aver informato il cliente e senza averne ricevuto il consenso, affermando poi, falsamente, di avere informato il cliente stesso. (Nella specie, non essendo stata raggiunta la piena prova su tutti i capi d’incolpazione la sanzione della sospensione dell’esercizio dell’attività professionale è stata ridotta da mesi sei a mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 24 novembre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. CRICRI’), sentenza del 13 ottobre 2001, n. 194

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 194 del 13 Ottobre 2001 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 24 Novembre 1999 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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