L’avvocato è tenuto a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia semplice richiesta; quest’ultima, pertanto, non deve rivestire la forma scritta al fine di far sorgere nel professionista il predetto obbligo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 17 novembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Vermiglio), sentenza del 25 settembre 2008, n. 90
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 90 del 25 Settembre 2008 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 17 Novembre 2005
0 Comment