Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che non restituisca documenti e atti di causa al cliente, e ne condizioni la restituzione al pagamento delle sue spettanze professionali. (Nella specie è stato assolto l’avvocato in quanto il comportamento da lui posto in essere era antecedente alla entrata in vigore del codice deontologico forense e pertanto regolato dall’articolo 66 r.d.l. n. 1578/33, che prevedeva il deposito dei documenti presso il C.d.O. che avrebbe dovuto adoperarsi per la composizione amichevole della controversia. Nell’ipotesi in questione, invece, il tentativo di conciliazione non era avvenuto, il cliente non si era doluto dell’omessa consegna della documentazione e anzi aveva ribadito la propria stima al legale che ben lo aveva rappresentato e il procedimento disciplinare era stato aperto d’ufficio). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 27 settembre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PACE), sentenza del 24 settembre 2005, n. 116
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 24 Settembre 2005 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 27 Settembre 2000
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