Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che trattenga documenti del cliente e da questi richiesti. (Nella specie, in considerazione della assoluzione su due capi di incolpazione per mancanza di prova certa, la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi quattro a mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 18 ottobre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. PACE), sentenza del 16 marzo 2004, n. 40
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 40 del 16 Marzo 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 18 Ottobre 2002 (sospensione)
0 Comment