Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omessa restituzione di documenti – Art. 42 c.d. – Corollari – Mancato pagamento competenze professionali – Diritto di ritenzione – Inconfigurabilità

L’art. 42 c.d. stabilisce che l’avvocato è sempre obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita tutta la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato, quando questa ne faccia richiesta. Corollari di tale obbligo sono l’irrilevanza della circostanza che si tratti di atti, fascicoli e documenti originali o meno, la non necessaria esplicitazione delle motivazioni della richiesta di restituzione, l’insussistenza di rigidi limiti temporali e, soprattutto, l’impossibilità per l’avvocato di subordinare la restituzione pagamento delle spettanze professionali. Invero, è ritenuto assai disdicevole, e comunque lesivo della reputazione e dignità dell’ordine forense, condizionare la restituzione di atti e documenti al pagamento di sia pur dovute spettanze professionali, in quanto l’ordinamento della professione forense non prevede un diritto di ritenzione, mentre d’altra parte il diritto del legale ad ottenere il pagamento del compenso viene tutelato dal secondo comma del predetto articolo mediante l’estrazione di copia e, in seguito, dai mezzi di tutela previsti dalla legge e dall’ordinamento professionale azionabili verso il cliente inadempiente. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 19 marzo 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. PISANO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 190

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 190 del 15 Dicembre 2011 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera del 19 Marzo 2007 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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