La parte assistita che abbia revocato il mandato al difensore ha interesse a disporre di tutto quanto rileva ai fini di una eventuale prosecuzione del giudizio o per la proposizione eventuale di impugnazioni, ovvero, in ogni caso, a conservare i documenti relativi alle questioni controverse per eventuali future necessità. Siffatto interesse è tutelato dalla norma deontologica di cui all’art. 42 c.d.f. che, senza consentire distinzione tra atti, documenti e fascicoli ai fini della sua applicazione, non è posta a tutela dell’avvocato, ma della parte assistita, che in caso di cessazione del rapporto professionale versa in una condizione caratterizzata dalle cd “asimmetrie informative” e non è in grado di dare indicazioni specifiche relative agli atti e documenti del giudizio compiuto, dei quali generalmente non ha precisa conoscenza. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 25 maggio 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 135
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 135 del 27 Ottobre 2008 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 25 Maggio 2006
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