Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omessa informazione a cliente di accordo transattivo – Appropriazione somme del cliente – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, perché lesivo dei doveri di lealtà e probità propri della classe forense, l’avvocato che trattenga somme di spettanza del cliente e non le restituisca malgrado il suo impegno a farlo ed i numerosi solleciti. (Nella specie anche in considerazione di precedenti illeciti disciplinari commessi dal professionista viene confermata la sanzione della radiazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 14 gennaio 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. ALPA), sentenza del 29 settembre 1998, n. 125

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 125 del 29 Settembre 1998 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Gennaio 1997 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

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