Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Obbligo di rendiconto – Trattenimento somme di spettanza del cliente – Illecito deontologico – Sussiste.

Viola i doveri di correttezza professionale l’avvocato che non sia in grado di rendere al cliente che lo richieda un rendiconto e che trattenga indebitamente somme di spettanza del cliente a compensazione delle proprie competenze professionali per l’opera prestata. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Arezzo, 23 settembre 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. D’Arle), sentenza del 3 ottobre 1997, n. 110

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 110 del 03 Ottobre 1997 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Arezzo, delibera del 23 Settembre 1995 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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