Viola i doveri di correttezza professionale l’avvocato che non sia in grado di rendere al cliente che lo richieda un rendiconto e che trattenga indebitamente somme di spettanza del cliente a compensazione delle proprie competenze professionali per l’opera prestata. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Arezzo, 23 settembre 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. D’Arle), sentenza del 3 ottobre 1997, n. 110
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 110 del 03 Ottobre 1997 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Arezzo, delibera del 23 Settembre 1995 (sospensione)
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