Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Obbligo di informazione – Omessa restituzione di documenti – Violazione – Illecito permanente – Prescrizione dell’azione disciplinare – Dies a quo – Cessazione della condotta

La violazione dell’obbligo di informazione e dell’obbligo di restituzione di documenti di cui agli artt. 40 e 42 c.d.f. configura un illecito disciplinare che ha, indiscutibilmente, natura permanente.
Secondo principio consolidato, l’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una condotta deontologica di carattere istantaneo, che si consuma o si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta; qualora, invece, la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo, la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Massa Carrara, 20 novembre 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 8 settembre 2011, n. 132

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 132 del 08 Settembre 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Massa, delibera del 20 Novembre 2008
abc, Giurisprudenza CNF

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