Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Obbligo di informazione – Omessa informazione alla parte assistita – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che non risponde alle reiterate richieste di notizie rivoltegli dal cliente in merito ad una pratica affidatagli e omette di restituire con sollecitudine gli atti e documenti del giudizio. (Nella specie è stata sostituita la sanzione disciplinare della sospensione dall’attività professionale per mesi due con quella della censura, data l’indeterminatezza dei documenti da restituire e l’assenza di precedenti disciplinari). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torre Annunziata, 22 novembre 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Bonzo), sentenza del 29 settembre 1998, n. 117

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 117 del 29 Settembre 1998 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Torre Annunziata, delibera del 22 Novembre 1996 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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